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CONSORZI OBBLIGATORI, LA RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE
stampa pagina 12 febbraio 2010
Questioni inerenti i consorzi obbligatori e gli aggregati edilizi L'art. 7 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 nov. 2009 disciplina le modalità per assicurare lo svolgimento coordinato di tutti gli interventi di riparazione degli edifici assieme alle singole unità immobiliari ed alle strutture, parti comuni ed impianti funzionali per la piena agibilità ed abitabilità, nonché per evitare dispendio di risorse finanziarie e possibili pericoli connessi alla contemporaneità di tutti i singoli interventi.
La disciplina riguarda esclusivamente gli edifici singoli classificati alle categ. B-C-E, nonché quelli inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità.
Con successiva ordinanza n.3832 del 22 dic. 2009, art.3, commi da 1 a 19, vengono modificate ed integrate le norme di cui al suddetto 1° capoverso introducendo, fra le altre, una specifica normativa relativa all'obbligo, per il Comune dell'Aquila, di individuare gli aggregati edilizi di cui si parla nel comma 3 del su menzionato art. 7 dell'ordinanza 3832, entro il 31 marzo 2010 e ciò ai fini della costituzione dei consorzi obbligatori.
Tali procedure, peraltro, erano e rimangono inconfutabilmente destinate solo ed esclusivamente agli interventi riguardanti edifici classificati B-C ed E e non sono applicabili ai centri storici ed alle zone rosse, per le quali manca peraltro ancora qualsiasi tipo di disciplina a tutti i livelli di pianificazione e ricostruzione: comunale, provinciale, regionale, di protezione civile, di Governo, di Parlamento.
A dirla tutta, il comma 19 del menzionato art.3, ordinanza 3832, rende inattuabili comunque le richiamate norme in quanto, per poter costituire i consorzi obbligatori occorre comunque attendere che "il Commissario delegato (oggi Chiodi) provvede, con apposito Decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi".
Tale norma, peraltro, rimanendo così le cose, interdice anche la possibilità demandata al Segretario Generale del Comune di autenticare la sottoscrizione dell'atto costitutivo dei consorzi la cui disciplina, si ribadisce, non potrebbe mai riguardare i centri storici e le zone rosse.
Ad abundantiam, lo stesso Prof. De Bernardinis con specifica nota su richiesta di un Comune ed anche con chiare indicazione di stampa ha chiaramente escluso che tale normativa potesse riguardare i centri storici e le zone rosse.
Il pungiglione
Taccuino
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