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Comune

DECRETO ENTI LOCALI, LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CRATERE


stampa pagina 16 giugno 2015

Anime Sante

Disposizioni per favorire l’accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico. Di seguito il testo dell'art. 11 del decreto.

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)
1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 67 quater, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. 3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati- entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento - alla previsione del comma 1. In caso di
mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente
provvedimento.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all’art. 7, comma 13, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende risolto di diritto.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell’ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i Titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell’intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall’andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell' articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, con il compito di assicurare: a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica; b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici; c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 dello stesso codice.

12. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 bis del decreto legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento, è destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento
dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b)attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi
e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all’interno di un Programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1 giugno 2014. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l’approvazione e l’assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
13. Il comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole “sui restanti comuni del cratere” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n.77 .” 
14. Il comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: al terzo periodo, dopo la parola “titolari” sono aggiunte le seguenti parole “nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”.
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, è assegnato al comune dell’Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 8,5 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte agli ad oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le medesime finalità un contributo di 0,5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 14 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




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