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UNIVERSITA' DI CHIETI, INTERROGAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DELL'ATENEO
stampa pagina 1 luglio 2016
E’ stata presentata dal senatore Barani, un’interrogazione al ministro dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, sulle problematiche dell’ateneo di Chieti che com’è risaputo, è oggetto di mille critiche e di atti giudiziari. La riportiamo di seguito
"Premesso che:
secondo quanto pubblicato dagli organi di stampa, si sarebbero verificati gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio;
il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è terminato in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di un nuovo contratto per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
in data 31 luglio 2015, il rettore ha sottoscritto il contratto autorizzato per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017 e, con proprio decreto n. 1279, ha disposto la nomina del direttore generale nella persona del citato dottor Filippo Del Vecchio;
l'approvazione obbligatoria del contratto da parte del consiglio d'amministrazione non sarebbe invece mai avvenuta e a distanza di circa 11 mesi dall'approvazione della bozza di contratto che lo riguardava, il dottor Filippo Del Vecchio eserciterebbe il suo ufficio di direttore generale, pur in mancanza della formale autorizzazione del consiglio di amministrazione;
lo scorso mese di febbraio il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel collegio dei revisori dell'università "d'Annunzio" è cessato dall'incarico;
considerato che:
a far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo, anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;
per essere comunque efficace, il contratto avrebbe necessitato di ulteriore approvazione dello stesso consiglio di amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo, che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo, intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università "G. d'Annunzio (si veda TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del 10 febbraio 2012, n. 65, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012);
risulta inoltre all'interrogante che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio vi sarebbe la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo, Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente l'università avrebbe assegnato al suddetto Provveditorato alle opere pubbliche l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma Bucciante di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo, Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2, comma 1, lettera b)), e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e)). Mentre i servizi di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dovevano rimanere in capo all'università a costi molto limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" avrebbe operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta dal consiglio di amministrazione, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa, senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera m), n. 4), dello statuto;
in relazione al citato episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo il 28 novembre 2015, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione;
a tutt'oggi, non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo licenziamento del direttore generale;
in data 30 luglio 2015, il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha emanato, a seguito di ricorso degli interessati, il provvedimento n. 457, con il quale ha censurato la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di dati riservati. A seguito di querela penale da parte di 56 dipendenti universitari, per questi fatti, in data 27 aprile 2016, è stato rinviato a giudizio per diffamazione e violazione della privacy;
alcuni dipendenti tecnici amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzazione, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di progressione e i correlativi scorrimenti disposti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda rivolgersi al rettore per i doverosi e necessari chiarimenti delle vicende che attengono all'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
se ritenga di attuare, in base al proprio potere di vigilanza, strumenti d'intervento sulla regolarizzazione del contratto del direttore generale o dare indicazioni per procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;
se abbia individuato il nuovo rappresentante del Ministero dell'istruzione nel collegio dei revisori della "d'Annunzio", considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato della eventuale relazione prodotta dal componente scaduto."
Il pungiglione
Taccuino
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