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Cronaca

PROCESSO A DI ORIO PER L'EX OPTIMES, TUTTO A TARALLUCCI E VINO?


stampa pagina 5 luglio 2016

Del Vecchio e Di Orio Del Vecchio e Di Orio

Il 7 luglio si concluderà il processo ex Optimes che vede imputati il pre-giudicato Di Orio, condannato a 4 anni e 6 mesi a Roma, ridotti a 3 anni per benefici di legge e provvisionali verso lo Stato e verso il denunciante sospeso dall’Università ai sensi della legge Severino, e il Dott. Del Vecchio rinviato a giudizio presso il Tribunale di Chieti e oggetto di molteplici interrogazioni parlamentari sia dall’opposizione, sia governativa per mala gestio dell’Università di Chieti.
Il PM Mancini che, dopo un paio di volte non ha più presenziato in aula, e a onor del vero condusse in modo mirabile le indagini e riportiamo il suo atto di accusa per tutta una serie di gravi reati nei confronti degli imputati Di Orio e Del Vecchio:
"A) del delitto di cui agli artt. 110, 323 comma 1 e 2 e.p. perché, in concorso tra loro, Ferdinando Di ORIO, nella qualità di Rettore dell’Università degli Studi di L'Aquila, Filippo DEL VECCHIO, nella qualità di Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di L'Aquila e Marcello GALLUCCI, nella qualità di legale rappresentante della Gallucci srl., in violazione di norme di legge, dello Statuto, del Regolamento spese in economia dell'Università degli Studi di L'Aquila, mediante la stipula del contratto del 15.07.2009 relativo all'area ex. Optimes, concessa dalla società in locazione per la durata di anni sei al canone annuo di Euro 1.242.528,00, pari ad Euro 11,63mq/mese (anziché a quello di gran lunga minore di Euro 715.000,00, pari ad Euro 6,48/mq/mese, stimato congruo dai competenti organi tecnici statali ed a quello risultante dai dati delle quotazioni immobiliari del primo semestre del 2009 che per i capannoni industriali attribuiva un valore di locazione tra Euro 1,4/mq./mese ad Euro 2,1mq/mese e quindi oscillante tra euro 150.000,00 circa ed euro 180.000,00 circa), nonché con l'aggiunta della esecuzione di lavori in "sovraprezzo” che rendevano il contratto unico quale contratto misto di locazione e appalto, per Ia durata di anni quattro per l’importo annuo di Euro 699.392,04, nonché nella consegna alla Gallucci Srl a titolo di cauzione, della somma di un milione di Euro (superiore a quella massima pari all’importo di tre canoni mensili pattuiti, di Euro 310.632,00) intenzionalmente procuravano alla Gallucci srl un vantaggio patrimoniale ingiusto e di rilevante gravità ed all'Università degli Studi dell'Aquila un corrispondente danno ingiusto e di rilevante gravità.
In particolare, ciò effettuavano in violazione di:
- art. 27 dlgs 163/2006 perché il contratto concluso violava i principi di economicità, imparzialità, trasparenze, proporzionalità ed era assunto in assenza di idonea ricerca e comparazione di mercato e comunque in assenza di preventiva relazione di stima da parte dell'Agenzia del Territorio;
- nell'omettere che era disponibile l'immobile del centro commerciale ex Sercom; nell'omettere che l'affidamento dei lavori avrebbe dovuto essere effettuato secondo le regole dettate dal codice dei contratti pubblici per gli appalti eccedenti la soglia comunitaria; nei protrarre la prosecuzione del contratto per ben 18 mesi senza sollecitare nei tempi dovuti la relazione di stima richiesta dell'Agenzia del territorio, nonostante la dichiarata pubblica condivisione dal Rettore in sede di adunanza del C.d.A. sulla rilevata onerosità del contratto;
- nel compiere il Gallucci tutte le attività propedeutiche alla stipula del contratto, pervenendo finanche alla stesura del medesimo contratto sulla base degli accordi intercorsi inducendo in errore il Consiglio di Amministrazione e l’Università degli Studi di L'Aquila (che procedevano in assenza di adeguate e compiute informazioni alla ratifica del contratto), procuravano, alla Gallucci srl un ingiusto profitto con corrispondente danno a carico dell'Università degli Studi di L'Aquila, alla quale cagionavano un danno patrimoniale di rilevante gravità, mediante la stipula del contratto del 15.07.2009 relativo all'area ex-Optimes, concessa dalla società in locazione per la durata di anni sei al canone annuo di Euro 1.242.528,00, pari ad Euro 11,63 mq/mese (anziché a quello di gran lunga minore di ero 715.000,00, pari ad Euro 6,48/mq/mese, stimato congruo dai competenti organi tecnici statali ed a quello risultante dal dati delle quotazioni immobiliari del primo semestre del 2009 che per i capannoni industriali attribuiva un valore di locazione tra Euro 1,41mq/mese ad Euro 2,1/mq/mese e quindi oscillante tra euro 150.000,00 circa ed Euro 180.000,00 circa) nonché con esecuzione di lavori per la durata di anni quattro per l'importo annuo di euro 699.392,04 nonché nella consegna alla Gallucci srl a titolo di cauzione (anziché la meno onerosa assunzione di fideiussione bancaria o assicurativa) della somma di un milione di Euro (di gran lunga superiore a quella massima, pari all'importo di tre canoni mensili pattuiti, di Euro 310.632.00). Peraltro, ulteriore danno per l'Università e vantaggio per la Gallucci srl e, per suo tramite, alla società di questa appaltatrice, veniva arrecato per i lavori di adeguamento commissionati alla Gallucci s.r.l. e da questa a sua volta appaltati alla Fiordigigli Sabatino & Figli srl (con legale rappresentante Fiordigigli Sabatino, peraltro cognato di Gallucci Marcello) per un importo presuntivo iniziale di Euro 3.600.000,00 + IVA, a cui faceva invece seguito il pagamento di complessivi Euro 5.770.387,20, somma superiore di oltre Euro 1.450.000.00 rispetto a quanto pattuito. Reato commesso in L'Aquila il 15.7.2009".
Il processo è andato stancamente avanti con una udienza circa ogni otto mesi. Purtroppo il PM Mancini non è più andato a patrocinare l’accusa in aula e al suo posto sono sempre andati altri PM che non avevano seguito le indagini. In più, il giudice Grieco, esclude la parte civile, infatti nella vicenda Ex Optimes, il Tribunale Penale di L’Aquila in composizione collegiale (DR. Giuseppe Grieco, Dr.ssa Carmela Magarò e Dr.ssa Antonella Camilli) alla prima udienza dibattimentale (30.01.2014), doveva decidere se ammettere o meno quale parte civile l’Associazione Culturale denominata Comitato Professori Associati per Univaq.
La predetta Associazione, composta esclusivamente da Professori Universitari dell’Università di L’Aquila, senza fini di lucro, ha come proprio scopo statutario la diffusione della cultura accademica, e, in particolare quello della “cultura della legalità”. Alla costituzione di parte civile dell’Associazione si opponevano in udienza i difensori dei due imputati: Ferdinando Di Orio (ex Rettore dell’Università) e Del Vecchio Filippo (ex direttore amministrativo dell’Università) chiedendone l’esclusione dal processo penale.
L’Associazione dei Professori, che si batteva per la legalità, era da estromettere dal processo perché da un lato aveva richiesto ai due imputati un ingente risarcimento del danno (da devolvere in borse di studio per dottorati di ricerca) e dall’altro disponeva di tutti quegli strumenti processuali (testimoni e documenti) idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
La difesa dei due imputati (Di Orio e Del Vecchio) sosteneva che l’Associazione dei professori era da estromettere perché non aveva ottenuto il consenso della parte offesa (Università) alla costituzione di parte civile (art. 92 c.p.p.). Il Tribunale Penale di L’Aquila, accogliendo la testi della difesa dei due imputati, disponeva l’estromissione dell’Associazione dei professori dal processo penale, impedendole, in tal modo, di poter tutelare il principio di legalità nell’ambito universitario.
Di diverso e contrario avviso sono stati i Giudici del Tribunale di Rieti nella vicenda che ha visto coinvolto l’es Rettore Di Orio nello scandalo del campo di calcio vendutogli ad un prezzo irrisorio dal Comune di Antrodoco e nel contestuale trasferimento ad Antrodoco di svariate attività universitarie. Già in sede di udienza preliminare il GUP (Giudice dell’Udienza preliminare) aveva ammesso la costituzione di parte civile dell’Associazione Culturale denominata Comitato Professori Associati per Univaq. Il Giudice, ammetteva la costituzione di parte civile sostenendo che l’Associazione perseguiva “iure proprio” l’interesse della legalità e, pertanto non aveva bisogno del “permesso” di nessuno per costituirsi parte civile.
A fondamento della propria decisione il GUP, dr.ssa Francesca Ciranna, poneva numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV del 4.11.2010 n. 38991, Cass. Pen. Sez. V del 23.02.2011 n. 7015, Cass. Pen. Sez. I del 25.07.2011 n. 29700). La Cassazione, infatti, è unanime nel ritenere ammissibile la costituzione di parte civile di Enti ed Associazioni, allorchè “iure proprio” perseguano finalità di tutela della legge. Tale decisione veniva ribadita successivamente anche dal Tribunale Penale di Rieti, il quale, nonostante la vibrante opposizione degli avv.ti dell’ex Rettore Di Orio, ammetteva la costituzione di parte civile dell’Associazione Culturale denominata Comitato Professori Associati per Univaq.” Da notizie apprese in Tribunale sembra che neanche all’ultima udienza il PM Mancini non si presenterà per richiedere la condanna. Io un’idea me la sono fatta, voi fatevi la vostra. Radio fante ci dice che è prevista una bella assoluzione nonostante i reati commessi. E il CSM? Cosa farà? Anche qui Radio fante ci dice che ha attenzionato questo processo. Però pensiamo che il processo finirà a tarallucci e vino.

 

(Giuspa)




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