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Lettera aperta Inviata al Presidente della Repubblica ed al vicepresidente del CSM

TRIBUNALE DELL’AQUILA: UDIENZE DEL 03.04.2017

È UNA VERGOGNA!

stampa pagina 4 aprile 2017

L'ex rettore Di Orio e Cialente L'ex rettore Di Orio e Cialente

La fiducia nella magistratura e nella democrazia dovrebbe indurre a non criticare una sentenza emessa da un giudice, anche quando questa non dovesse rispecchiare il nostro convincimento. Ma va fatto quando la decisione dei giudici non si preoccupa della “vera” valutazione dei fatti, dei dati oggettivi emersi dalle indagini delle forze dell’ordine, perché è un dovere del giornalista e del cittadino. Questo in uno Stato democratico, pulito e trasparente, non viziato dalla politica e dalle caste. Ma veniamo a Bomba e ai processi celebrati ieri al Tribunale dell’Aquila, con particolare riferimento a quello contro il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente e contro l’ex (per niente magnifico) rettore dell’Università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio. I due erano accusati, l’uno, per la cosiddetta “concussione indebita a dare o promettere utilità”; reato effettivamente consumato, con “lo sblocco” di contributi per circa 2,7 milioni di euro alle società Palomar-Consta, caldeggiato da Cialente al funzionario De Carolis, avvenuto senza che le imprese avessero le carte in regola per ottenere i fondi, in particolare la certificazione dell’avvenuto pagamento ai subappaltatori. È appena il caso di dire che successivamente l’impresa è andata fallita, così com’è fallita ogni possibilità che i subappaltatori saranno pagati per le loro prestazioni.
Ma c’è di più: a facilitare i contatti fra Cialente e la Palomar fu l’ex presidente della Camera dei Deputati, nonché ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Luciano Violante. Cialente&De Carolis sono stati prosciolti dal giudice per l’udienza preliminare Roberto Ferrari, che di solito si occupa di fallimenti.
Altro giro…altro regalo. Nello stesso giorno, alla stessa ora, in aula diversa, si è celebrato il processo Univaq- affittopoli, per i canoni di fitto più che raddoppiati per i capannoni ex Optimes. Imputati: Di Orio, Del Vecchio e Gallucci. I tre erano accusati di “abuso d’ufficio aggravato”.
Il Pm David Mancini, a suo tempo aveva chiesto il rinvio a giudizio con accuse molto precise, ma nella requisitoria, pur ribadendo i costi lievitati e alcune illegittimità amministrative, tipo la stima dei costi d’affitto, raddoppiati rispetto a quanto dichiarato dall’Ute (Agenzia del territorio), ha chiesto l’assoluzione con formula dubitativa in base ad una sentenza (non meglio specificata) della Suprema Corte, per cui non avrebbe potuto chiedere la condanna, perché non sarebbero emerse prove del passaggio di denaro.
Bene. Anzi male…malissimo, perché con le sentenze citate, quella di ieri è stata una giornata nera della Giustizia italiana. Due episodi emblematici che dimostrano il sistema in cui si amministra la Giustizia all’Aquila. Si è toccato il fondo. Il dott. Mancini ha esordito criticando aspramente l’eccessiva lunghezza del processo, nel quale è stato celebrato un numero di udienze di gran lunga superiore a quelle necessarie, anche perché avrebbe dovuto essere un processo di natura documentale.
Il Pm ha delineato i tratti della vicenda processuale evidenziando la responsabilità degli imputati e le ripetute violazioni di legge commesse dagli stessi, è stato evidenziato come Di Orio e Del Vecchio avessero proceduto alla stipula del contratto senza chiedere il preventivo parere UTE, sulla congruità del prezzo e senza una minima comparazione; è stata evidenziata una valutazione eccessiva della cauzione prestata al Gallucci (ritenuta inoltre eccessiva anche dal Collegio dei revisori), è stato evidenziato come i lavori di adeguamento della struttura fossero stati determinati unilateralmente da Gallucci e senza indire una gara d’appalto. Il Pm Mancini ha anche evidenziato la singolare natura del contratto “misto” (di locazione e di appalto) stipulato dall’Università. Tuttavia, nonostante le molteplici violazioni di legge elencate, il Pm, richiamando la famosa sentenza della Cassazione, si è soffermato sul concetto di “intenzionalità”.
Insomma, l’accusa ha dichiarato che gli imputati hanno commesso tutta una serie di gravi illegittimità ed abusi, ma avrebbero dovuto essere assolti. Sentendo l’arringa del Pm Mancini, visto che la pena di morte in Italia è stata abolita, ci saremmo aspettati una richiesta di ergastolo per gli imputati.
Con questa sentenza, da oggi, tutti gli amministratori di ogni ordine e grado possono stare tranquilli, possono fare abusi e illegittimità, possono evitare di fare gare d’appalto, possono fare a meno di pareri, perché saranno assolti, purché non si trovi un riscontro di intenzionalità. Cioè o si fa come Mario Chiesa agli inizi di Tangentopoli, che si fece prendere con il sorcio in bocca, oppure vale il comma 2.
E l’illecito guadagno per Gallucci? Ed i pesanti danni economici per l’erario e l’Università? Tanto c’è il solito Pantalone che paga. Alla fine dell’arringa il Pm Mancini ha concluso chiedendo l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. per carenza dell’elemento psicologico (il fatto non costituisce reato), assoluzione con formula dubitativa.
Non sono un uomo di legge ma se sollecitato, mi diverto a giocare con il computer e come in questo caso, ho fatto una ricerca sulle sentenze, in materia, della Corte di Cassazione. Ne elenco alcune:

 

Cass. pen. sez. VI 22 novembre 2016 49538 ud. 22 settembre 2016 Genchi. P.C. e altri.
“Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio per violazione di legge o di regolamento, qualora il danno ingiusto costituisca l'effetto sostanziale della predetta violazione, l'elemento soggettivo non può configurarsi come dolo eventuale, essendo necessario che l'agente, nel momento in cui si attiva "contra legem", abbia la consapevolezza dell'esistenza dei presupposti di fatto da cui dipende l'applicazione della norma trasgredita, in quanto la situazione di dubbio sulla correttezza della condotta è incompatibile con l'intenzione di procurare un danno o un vantaggio patrimoniale ingiusto”.
Di Orio e Del Vecchio erano perfettamente consapevoli che la loro condotta sarebbe stata antigiuridica dal momento che nel Consiglio di Amministrazione il Prof. Tiberti e altri suoi colleghi, manifestarono pubblicamente il loro dissenso nei confronti del provvedimento di ratifica del contratto di locazione. Il prof. Di Orio ha persino dichiarato, nell’udienza del 3 aprile 2017, di non conoscere nemmeno chi fosse il reale proprietario della struttura (Consorzio o Gallucci).

 

Cass. pen. sez. III 29 agosto 2016 35577 ud. 6 aprile 2016 Cella
Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Dolo intenzionale
“In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge”.
Il dolo, ossia l’intenzione degli imputati di violare la legge, non deve essere rigorosamente provato come sostenuto dal Pubblico Ministero, ma può essere desunto dai predetti indici.

 

Cass. pen. sez. III 28 luglio 2016 33039 ud. 4 novembre 2015 Guardigni e altri
“Non è escluso l'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio allorquando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata, dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che può rendere scusabile l'errore sulla legge penale”.
Di Orio e Del Vecchio hanno agito omettendo di acquisire dagli organi amministrativi tutte le informazioni ed assicurazioni circa l’attività svolta. In particolare non si sono accertati su chi fosse il reale proprietario della struttura. Non hanno acquisito il parere dell’UTE sulla congruità del prezzo di locazione e della cauzione. Non hanno chiesto alcun parere circa la congruità degli ingenti lavori di ristrutturazione affidati a Gallucci.

 

Cass. pen. sez. II 29 maggio 2015 23019 ud. 5 maggio 2015 Adamo in Riv. pen. n. 3/2016
“In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale deve essere ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure" osservato dall'agente, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento dell'agente, senza che al riguardo possa rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero il perseguimento del pubblico interesse non fa venir meno il dolo degli imputati. Il dolo può infatti essere desunto da elementi ulteriori.

 

Cass. pen. sez. III 4 dicembre 2013 48475 ud. 7 novembre 2013 P.M., P.C. in proc. Scaramazza e altri
“In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto”.
Non sarebbe stato necessario accertare che gli imputati fossero collusi tra loro. Il dolo (intenzionalità) può essere ben desunto dalla macroscopica illegittimità dell’atto.

 

Cass. pen. sez. fer. 21 ottobre 2011 38133 ud. 25 agosto 2011 P.G. e p.c. in proc. Farina
“La prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa di abuso d'ufficio, non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, perché l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa”.
Non sarebbe stato necessario nemmeno provare l’accorso collusivo con il Gallucci (persona che è stata favorita).

 

Cass. pen. sez. VI 4 ottobre 2011 36020 ud. 24 maggio 2011 Rossattini
“Ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi”.
Sarebbe stato sufficiente accertare il concreto verificarsi di un ingiusto vantaggio patrimoniale per il Gallucci.

 

Cass. pen. sez. V 10 marzo 2009 10636 c.c. 12 febbraio 2009 P.C. in proc. Racco e altri.
“In tema di abuso d'ufficio, l'erronea interpretazione di una norma amministrativa può essere sintomatica dell'illecita volontà vietata dalla norma penale soltanto quando si discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire arbitraria, ravvisandosi, in caso contrario, la sussistenza di un errore su norma extrapenale”.
La volontà di Di Orio è dimostrata dall’irragionevolezza e dall’arbitrarietà del suo comportamento.

Cosa faranno il Presidente della Corte d’Appello e il Presidente del Tribunale dell’Aquila? E la Procura Generale? Ed il Presidente della Repubblica e il CSM?
Va tutto bene madama la marchesa: sarò nuovamente rinviato a giudizio.

 

Peppe Vespa




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